Domenica
20 e lunedì 21 settembre oltre
alle amministrative nella Regione FVG
si
vota
sul
referendum confermativo della legge costituzionale
in materia di
riduzione del numero dei parlamentari.(artt.
56,57,59)
Il
testo del quesito referendario è il seguente: “Approvate
il testo della legge costituzionale concernente le
‘Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del
numero dei parlamentari’ approvato dal Parlamento e
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana –
serie generale
n. 240 del 12 ottobre 2019”.
Si
vota domenica 20.09.20 dalle ore 07 alle ore 23 e lunedì
dalle
ore 07 alle h.15
Subito
dopo inizierà lo spoglio.
Per
le amministrative lo spoglio inizierà il giorno successivo.
Votano
tutti i cittadini sopra gli anni 18 iscritti nelle liste
elettorali.
Al
seggio l’elettore dovra’ presentarsi munito di un documento
di
riconoscimento e con la tessera elettorale. Se smarrita
l'elettore può
rivolgersi all’ufficio elettorale del Comune di residenza
richiedendo il duplicato.
Importate
pure la mascherina e il rispetto delle altre norme
che
regolano il comportamento Covid fra cui il
distanziamento e
l’igienizzazione.
Ma
vediamo in particolare le modifiche ::
All'articolo
56 della Costituzione (
numero dei deputati)
sono apportate le seguenti modificazioni: art.1
a)
al
secondo comma, la parola: « seicentotrenta »
è sostituita dalla seguente: « quattrocento »
e la parola: « dodici »
è sostituita dalla seguente: « otto »;
b)
al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto »
è sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».
Art.2
( Numero dei senatori)
All'articolo
57 della Costituzione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
secondo comma, la parola: « trecentoquindici »
è sostituita dalla seguente: « duecento »
e la parola: « sei »
è sostituita dalla seguente: « quattro »;
b) al
terzo comma, dopo la parola: « Regione »
sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma »
e la
parola: « sette » è sostituita dalla
seguente: « tre »;
c) il
quarto comma è sostituito dal seguente:
« La
ripartizione dei seggi tra le Regioni o le
Province autonome, previa applicazione delle
disposizioni del
precedente comma, si effettua in proporzione alla loro
popolazione,
quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base
dei
quozienti interi e dei più alti resti ».
Art.
3.(Senatori a vita)
1. All'articolo
59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal
seguente:
« Il
Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita
cittadini
che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
campo
sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero
complessivo
dei senatori in carica nominati dal Presidente della
Repubblica non
può in alcun caso essere superiore a cinque ».